L'Università può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.
Per Conto Terzi si intendono tutte le attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica, di formazione e di servizio dell’Ateneo, svolte sulla base di convenzioni e contratti di natura privatistica con committenza esterna che esulano da compiti istituzionali.
Le attività che possono essere commissionate da soggetti pubblici e privati necessitano della stipula di un apposito contratto (art. 2 – procedure di approvazione – Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento).
Le tipologie di commessa possono riguardare:
- Attività di ricerca e sperimentazione commissionata;
- Attività di consulenza;
- Attività di formazione;
- Prestazioni a tariffa con riferimento a prestazioni tipizzate e ricorrenti (quali p.e. analisi, controlli, tarature, consulenze,) e ai prezzi unitari, compresi in un “tariffario” deliberato dal centro di spesa.
CHI PUÒ PRESENTARE UNA PROPOSTA
Un Docente o un Ricercatore afferente al Dipartimento dietro presentazione di una lettera d’intenti da parte del committente
PROCEDURA
Formulazione della proposta per la richiesta di approvazione nel primo Consiglio di Dipartimento utile e comunicazione alla segreteria dei dettagli necessari alla stipula della Convenzione.
La proposta deve essere accompagnata dal contratto di commessa conforme allo schema tipo di ateneo approvato, contenente tutti gli elementi previsti dal c.3 art. 2 del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento e può essere direttamente gestito per i successivi adempimenti amministrativi, in caso di approvazione.
Per i contratti non conformi allo schema tipo, è necessario un ulteriore passaggio negli organi di Ateneo (Senato e CdA) per ulteriore approvazione.
Schema tipo ricerca commissionata
Insieme al Contratto, il responsabile della ricerca deve presentare al Consiglio di Dipartimento la Tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno).
PRESTAZIONI A TARIFFA
(estratto del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento art. 2 c. 5-8)
5. Per le prestazioni a tariffa non è necessaria la stipula di un contratto, ma è sufficiente l’accettazione della richiesta del committente da parte del responsabile del centro di spesa interessato, su proposta del responsabile della prestazione. La proposta del responsabile della prestazione deve indicare le prestazioni richieste, una stima dell’impegno di massima e l’arco temporale all’interno del quale è prevista l’erogazione delle prestazioni. Ove disponibile, il responsabile della prestazione può produrre un accordo quadro con il committente dal quale risultino le informazioni predette.
6. La determinazione del corrispettivo da richiedere per le prestazioni di cui al comma precedente avviene, di norma, secondo un tariffario approvato dall’organo collegiale del centro di spesa interessato. A tal fine, è possibile fare riferimento ai tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali o presso gli ordini professionali, ai prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o prestazioni similari da enti pubblici e privati, a disposizioni normative di carattere generale.
7. Il tariffario è reso esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del centro di spesa.
8. I tariffari resi esecutivi e la documentazione relativa alle specifiche prestazioni sono sollecitamente trasmessi all’Amministrazione centrale per consentire lo svolgimento dei correlati adempimenti contabili e fiscali.
Regolamento di ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento